Accesso Civico

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.


Descrizione del procedimento

L’accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza (il Dirigente Scolastico per le scuole).

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni.

Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale, o se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso la segreteria scolastica o al responsabile del procedimento cui si riferiscono i dati o le informazioni richieste. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al responsabile della Trasparenza.

 

Responsabile e titolare del procedimento

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

La richiesta non prevede motivazione e la pubblica amministrazione conclude il procedimento entro 30 giorni.

La procedura non prevede costi ad eccezione di quelli effettivamente sostenuti dalla pubblica amministrazione per la riproduzione dei dati su supporto materiale.

 

Come presentare l’istanza

  • compilando il modulo al seguente link: https://nuvola.madisoft.it/accesso-civico/GRIC82100A/form/richiedi
  • via mail, all’indirizzo di posta istituzionale sopra riportato, indicando nell’oggetto: Istanza di accesso civico e allegando scansione di un documento d’identità valido;
  • di persona, presentando all’ufficio segreteria il modello cartaceo e allegando fotocopia di un documento d’identità valido.

 

Istante di accesso

  • ACCESSO AGLI ATTI ai sensi della legge 241/1990 art. 22 (diritto soggettivo o interesse legittimo)
  • ACCESSO CIVICO SEMPLICE ai sensi dell’art.5 comma 1 – D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (Atti e dati soggetti ad obbligo di pubblicazione)
  • ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO ai sensi dell’art.5 comma 2 – D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 ( generalità degli atti)

 

Tutela dell’accesso civico 

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

 

Normativa di Riferimento